Ciò era segnatamente il caso laddove ci si doveva attendere l’irrogazione di una pena la cui durata escludeva la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale. Nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena era di pochi mesi si dovevano considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l’interessato non era in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura).