Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a: a. un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali; b. un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale; c. una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà. L’autorità penale esamina d’ufficio le pretese dell’imputato. Può invitare l’imputato a quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv.