e. Con gravame 27/28.12.2011 RE 1 chiede che, in accoglimento del reclamo, il dispositivo n. 4 del decreto di abbandono [“A RE 1, viene accordato l’importo di CHF 35.65 a titolo di indennità (art. 429 CPP), la quale è posta a carico dello Stato della Repubblica e del Cantone Ticino”] sia così riformulato: “A RE 1, vengono accordati gli importi di CHF 35.65 e CHF 2'386.30 a titolo di indennità (art. 429 CPP), i quali sono posti a carico dello Stato della Repubblica e del Cantone Ticino”. Il reclamante rileva che l’istruttoria sarebbe durata oltre un anno, durante il quale sarebbe stato fortemente sospettato di avere commesso un delitto (e non una contravvenzione).