ha negato la rifusione delle spese legali perché caso bagatellare. Ha poi vagliato la domanda riguardante il risarcimento delle spese legali in relazione all’art. 432 cpv. 1 CPP, ritenendola infondata. Ha riconosciuto, a’ sensi dell’art. 429 cpv. 1 lit. b CPP, la pretesa di CHF 35.65 per la trasferta al Ministero pubblico (interrogatorio); non ha invece ammesso il danno per la perdita economica (siccome non comprovato) e per la trasferta presso il difensore (non indennizzabile) [ABB __________]. e. Con gravame 27/28.12.2011