{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-03-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-415_2012-03-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110591&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=58&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "aa04ffcd0da0c5fd430e6bed832d9fc4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.415"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.03.2012 60.2011.415"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo dell'imputato contro il decreto di abbandono con cui veniva parzialmente respinta la sua richiesta di indennizzo. spese legali"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:10", "Checksum": "2ac110abf3d54bb61c9c4cbd457c9ae4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.03.2012 60.2011.415\nRegesto:\nReclamo dell'imputato contro il decreto di abbandono con cui veniva parzialmente respinta la sua richiesta di indennizzo. spese legali\n\n\nDopo la predetta audizione, nulla è più occorso fino al 30.8.2011, quando il magistrato inquirente, giusta l’art. 318 cpv. 1 CPP, ha comunicato alle parti l’imminente chiusura dell’istruzione penale, ha prospettato l’emanazione di un decreto di abbandono, ha indicato che eventuali istanze probatorie potevano essere presentate entro il 9.9.2011 ed ha invitato l’imputato a formulare eventuali pretese di indennizzo e di torto morale giusta gli art. 429 ss. CPP (AI 7). Comunicazione su cui ha preso posizione solo l’imputato, inoltrando l’istanza di indennizzo parzialmente accolta.\nLa fattispecie, come indicata dal denunciante e come prospettata a RE 1 al momento del suo interrogatorio, è senz’altro da reputare semplice dal profilo fattuale: all’imputato venivano rimproverate l’illecita distrazione (non quantificata) di parte del prezzo incassato dalla vendita di biglietti dell’autobus e l’illecita trattenuta di CHF 200.-- e di Euro 200.-- del fondo cassa a lui in gestione. I fatti erano chiari ed immediatamente comprensibili.\nAnche dal profilo giuridico si deve ritenere il caso (molto) semplice: la non rilevanza penale dei fatti addebitati all’imputato è stata infatti accertata già nel corso del suo interrogatorio, senza esigenza di ulteriori approfondimenti, difatti non avvenuti. La circostanza che il reato ipotizzato – appropriazione indebita – non sia una contravvenzione è irrilevante stante la banalità del caso.\nIl fatto che RE 1 sarebbe stato licenziato per gli avvenimenti denunciati non muta la circostanza che, per quanto concerne il procedimento penale, la fattispecie non presentava difficoltà di fatto e di diritto che superavano le sue capacità.\nNon si giustifica quindi riconoscere all’imputato la rifusione delle spese legali giusta l’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP, avendo liberamente scelto di farsi assistere malgrado la non oggettiva necessità.\n3. Il procuratore pubblico ha esaminato la fattispecie [anche (invero, a suo dire, a titolo principale)] alla luce dell’art. 432 cpv. 1 CPP, secondo cui “se prevale nella causa, l’imputato ha diritto che l’accusatore privato lo indennizzi adeguatamente delle spese sostenute per far fronte alle istanze relative agli aspetti civili”.\nNon si comprende però perché ha ritenuto applicabile la norma.\nSpetta infatti – di principio – allo Stato versare all’imputato prosciolto un indennizzo o una riparazione per torto morale in relazione con gli atti delle autorità penali. L’art. 432 cpv. 1 CPP limita di conseguenza l’obbligo di risarcimento dell’accusatore privato alle spese sostenute per far fronte alle istanze relative agli aspetti civili (Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1233; BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 34; ZK StPO – Y. GRIESSER, art. 430 CPP n. 9 / art. 432 CPP n. 1).\nIl cpv. 1 presuppone peraltro che l’accusatore privato abbia fatto valere in via adesiva nel procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato e che queste, malgrado fossero mature per il giudizio, siano state respinte nella sentenza (BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 432 CPP n. 3 ss.).\nNulla di tutto questo è nondimeno avvenuto nel caso di specie.\n4. Si impone infine ancora una considerazione sull’art. 430 CPP.\nQuesta disposizione prevede, al cpv. 1 lit. c, che l’autorità penale possa ridurre o non accordare l’indennizzo o la riparazione del torto morale se le spese dell’imputato sono di esigua entità.\nEssa codifica un principio già ritenuto dal Tribunale federale (cfr., per es., decisione 6B_976/2008 dell’8.6.2009 consid. 2.3.), secondo cui il cittadino deve sopportare il rischio, fino ad un certo grado, di un procedimento penale ingiustificato. L’obbligo di risarcimento presuppone di conseguenza una certa obiettiva gravità dell’atto di istruzione e un conseguente notevole danno.\nI lavori preparatori al CPP (Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1232) menzionano che gli inconvenienti minori quali l’obbligo di comparire una o due volte a un’udienza non danno diritto ad un indennizzo.\nOra, in considerazione dell’art. 430 cpv. 1 lit. c CPP, non si capisce perché il procuratore pubblico abbia riconosciuto all’imputato l’importo di CHF 35.65 per la trasferta al Ministero pubblico (interrogatorio), di tutta evidenza di esigua entità a’ sensi di legge.\nLe ragioni di un tale procedere possono tuttavia restare ignote: la pretesa non è oggetto di contestazione in questa sede.\n5. Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 379 ss., 393 ss. e 429 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,\npronuncia\n1. Il reclamo è respinto.\n2. La tassa di giustizia di CHF 600.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 650.-- (seicentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.\n3. Rimedio di diritto:\nContro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.\n4. Intimazione:\nPer la Corte dei reclami penali\nIl presidente La cancelliera"}