{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-03-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-415_2012-03-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110591&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=58&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "aa04ffcd0da0c5fd430e6bed832d9fc4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.415"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.03.2012 60.2011.415"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo dell'imputato contro il decreto di abbandono con cui veniva parzialmente respinta la sua richiesta di indennizzo. spese legali"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:10", "Checksum": "2ac110abf3d54bb61c9c4cbd457c9ae4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.03.2012 60.2011.415\nRegesto:\nReclamo dell'imputato contro il decreto di abbandono con cui veniva parzialmente respinta la sua richiesta di indennizzo. spese legali\n\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano 7 marzo 2012/ps\n|\nIn nome |\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\ncancelliera: |\nAlessandra Mondada, vicecancelliera |\nsedente per statuire sul reclamo 27/28.12.2011 presentato da\n|\n|\nRE 1, , patr. da: PR 1 e, , |\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nil decreto di abbandono 14.12.2011 emanato dal procuratore pubblico Andrea Gianini con cui ha, tra l’altro, parzialmente respinto la richiesta di indennizzo (art. 429 CPP) [ABB __________]; |\nrichiamate le osservazioni 4.1.2012 e 20.1.2012 (duplica) del magistrato inquirente (che postula la reiezione del gravame) e 16/19.1.2012 (replica) di RE 1 (che si conferma nelle sue allegazioni);\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. Con esposto 8/9.11.2010 __________, presidente della __________, __________, ha denunciato RE 1, dipendente della società nel periodo 1.5.2009 – 6.8.2010, quando è stato licenziato con effetto immediato, per titolo di appropriazione indebita circa l’illecita distrazione (non quantificata) di parte del prezzo incassato dalla vendita di biglietti per la tratta __________ rispettivamente l’illecita trattenuta di CHF 200.-- e di Euro 200.-- del fondo cassa in gestione ad ogni conducente.\nb. Il 30.8.2011, dopo avere interrogato __________ ed il denunciato, il procuratore pubblico, giusta l’art. 318 cpv. 1 CPP, ha comunicato alle parti l’imminente chiusura dell’istruzione penale, ha prospettato l’emanazione di un decreto di abbandono, ha indicato che eventuali istanze probatorie potevano essere presentate entro il 9.9.2011 ed ha invitato l’imputato a formulare possibili pretese di indennizzo e di torto morale giusta gli art. 429 ss. CPP.\nc. Con scritto 9/12.9.2011 – completato il 27/28.9.2011 – RE 1 ha chiesto, in applicazione dell’art. 429 CPP, un indennizzo di CHF 2'586.90, di cui CHF 2'405.30 per spese di patrocinio, CHF 142.--, oltre interessi, per perdita economica (chiusura del negozio) e CHF 39.60, oltre interessi, per spese di trasferta.\nd. Con decreto 14.12.2011 il procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento penale promosso nei confronti di RE 1 per il suddetto titolo di reato in difetto dei presupposti di legge.\nHa quindi esaminato la richiesta di indennizzo alla luce dell’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP: ha negato la rifusione delle spese legali perché caso bagatellare. Ha poi vagliato la domanda riguardante il risarcimento delle spese legali in relazione all’art. 432 cpv. 1 CPP, ritenendola infondata. Ha riconosciuto, a’ sensi dell’art. 429 cpv. 1 lit. b CPP, la pretesa di CHF 35.65 per la trasferta al Ministero pubblico (interrogatorio); non ha invece ammesso il danno per la perdita economica (siccome non comprovato) e per la trasferta presso il difensore (non indennizzabile) [ABB __________].\ne. Con gravame 27/28.12.2011 RE 1 chiede che, in accoglimento del reclamo, il dispositivo n. 4 del decreto di abbandono [“A RE 1, viene accordato l’importo di CHF 35.65 a titolo di indennità (art. 429 CPP), la quale è posta a carico dello Stato della Repubblica e del Cantone Ticino”] sia così riformulato: “A RE 1, vengono accordati gli importi di CHF 35.65 e CHF 2'386.30 a titolo di indennità (art. 429 CPP), i quali sono posti a carico dello Stato della Repubblica e del Cantone Ticino”.\nIl reclamante rileva che l’istruttoria sarebbe durata oltre un anno, durante il quale sarebbe stato fortemente sospettato di avere commesso un delitto (e non una contravvenzione). Afferma che non sarebbe applicabile alla fattispecie l’art. 432 cpv. 1 CPP. Il Tribunale federale avrebbe ritenuto che qualsiasi imputazione, a meno che concerna una contravvenzione, giustificherebbe l’intervento di un legale. La Corte di appello e di revisione penale avrebbe riconosciuto un’indennità dopo un’assoluzione anche in un caso bagatellare. Sarebbe stata promossa l’accusa per un delitto. Ciò avrebbe pure comportato il suo licenziamento in tronco. L’intervento del suo difensore di fiducia sarebbe stato giustificato ed opportuno, per cui si dovrebbe riconoscere l’onorario.\nf. Della replica, così come delle osservazioni e della duplica del magistrato inquirente, si dirà – se necessario – in seguito.\n1. 1.1.\nGiusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal Codice o quando è prevista un’altra impugnativa.\nCon il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).\nIl reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.\nEsso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).\n"}