b. Dopo l’assunzione del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 29.11.2011, con decisione 15.12.2011 il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a procedere in capo al suddetto procedimento, ritenuto che “è assodato che tra le parti è nata un’accesa discussione, nel corso della quale vi possono essere state anche delle vie di fatto maggiormente incise del ‘tenere le guance’ o ancora ‘tenere l’avambraccio’ come descritto dagli imputati. Vie di fatto che rientrano in un contesto di presumibili parole non garbate da parte dell’accusatrice privata, (...). Ne consegue che, in applicazione dell’art. 177 cpv.