{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-04-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-412_2012-04-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110745&nX40_KEY=4711129&nTrefferzeile=30&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b9a3d3b814a7df3906c650548758be43"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["60.2011.412"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 26.04.2012 60.2011.412"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro il decreto di non luogo a procedere. vie di fatto. aggressione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:17:43", "Checksum": "98be75b8a27d61a652eeed6d96a0f842", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 26.04.2012 60.2011.412\nRegesto:\nReclamo contro il decreto di non luogo a procedere. vie di fatto. aggressione\n\n4.2.\nI querelati/denunciati, a loro volta, hanno fornito delle versioni dei fatti tra loro lineari e concordi, che divergono da quanto sostenuto dalla qui reclamante.\nGli stessi hanno infatti riferito di non aver commesso alcun atto di violenza fisica nei confronti di RE 1.\nPI 1, in particolare, ha dichiarato di aver tenuto l’avambraccio sinistro della ex-moglie senza forza ed unicamente con lo scopo di farla allontanare, e di aver visto PI 3 “con metodi paternalistici” e al fine di calmare la reclamante, tenerle “per pochi secondi le guance con entrambe le mani (...) senza violenza e senza forza” (cfr. verbale di interrogatorio 25.10.2011, p. 2, in rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 29.11.2011, AI 8).\nLa compagna di PI 1, PI 2, ha confermato di aver visto sua zia mettere “le mani al viso, sulle guance, di RE 1 in modo materno e gentile, continuando a dirgli di calmarsi” (cfr. verbale di interrogatorio 3.11.2011, p. 2, in rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 29.11.2011, AI 8).\nLa stessa PI 3 ha dichiarato di avere preso la reclamante “con le mani alle sue guance in modo materno per cercare di calmarla” e di aver visto PI 1 prenderla per un braccio ed accompagnarla fuori dalla porta dell’abitazione (cfr. verbale di interrogatorio 8.11.2011, p. 2, in rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 29.11.2011, AI 8).\n5. In siffatte circostanze, viste le divergenti dichiarazioni a verbale di RE 1 da un lato e dei querelati/denunciati dall’altro, e considerata l’assenza di testimonianze neutre e/o di qualsiasi altra prova o indizio idonei a sostanziare le versioni dei fatti fornite, risulta impossibile stabilire l’esatta dinamica degli eventi qui in discussione.\nNeppure i riscontri medici e la documentazione fotografica soccorrono la tesi della reclamante.\nDalla lettera di dimissione 1.4.2011 rilasciata dalla dr.ssa med. __________ inerente a RE 1 risulta, quale “status”: \"marca di strangolamento cervicale sopra il sternocleidomastoideo bilateralmente. Marca di contusione cassa toracica bilateralmente. Dolore alla palpazione epicondrio sinistro\" (lettera di dimissione 1.4.2011 annessa alla querela penale 12/14.4.2011, AI 1 – inc. MP __________12).\nDalla documentazione fotografica allegata risultano degli arrossamenti nella parte inferiore del collo della reclamante.\nQuesta documentazione non è tuttavia atta a comprovare che le lesioni subìte da RE 1 siano state effettivamente e direttamente causate dall’agire dei querelati/denunciati.\nIn queste circostanze, la decisione del procuratore pubblico non può che essere tutelata.\n6. Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’insorgente, soccombente.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 126 e 134 CP, 309 - 310, 322, 385 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,\npronuncia\n1. Il reclamo è respinto.\n2. La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1.\n3. Rimedio di diritto:\nContro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.\n4. Intimazione:\nPer la Corte dei reclami penali\nIl presidente La cancelliera"}