{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-04-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-412_2012-04-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110745&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=34&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b9a3d3b814a7df3906c650548758be43"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.412"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 26.04.2012 60.2011.412"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro il decreto di non luogo a procedere. vie di fatto. aggressione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:22", "Checksum": "ec5f5efa1d37e4764e70d2eef25695f1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 26.04.2012 60.2011.412\nRegesto:\nReclamo contro il decreto di non luogo a procedere. vie di fatto. aggressione\n\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\ncancelliera: |\nValentina Item, vicecancelliera |\nsedente per statuire sul reclamo 20/27.12.2011 presentato da\n|\n|\nRE 1 |\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nil decreto di non luogo a procedere 15.12.2011 emanato dal procuratore pubblico Chiara Borelli nell’ambito del procedimento penale dipendente da sua querela/denuncia 12/14.4.2011 nei confronti di PI 1, __________, PI 2, __________, PI 3, __________, per titolo di vie di fatto e aggressione (NLP __________); |\nritenuto che il magistrato inquirente, interpellato, non ha presentato osservazioni;\nrichiamate le osservazioni 31.12.2011/5.1.2012 di PI 1, 4/9.1.2012 di PI 2 e 31.12.2011/9.1.2012 di PI 3, tutte concludenti per la reiezione del gravame;\nrichiamata la replica 2/6.2.2012 di RE 1, mediante la quale la stessa si riconferma nelle proprie allegazioni;\nconsiderato che non sono state presentate osservazioni di duplica;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. Con esposto 12/14.4.2011 RE 1 ha sporto querela/denuncia nei confronti di PI 1 (dal quale è separata legalmente dal 2009), PI 2 (nuova compagna dell’ex-marito) e PI 3 (zia di quest’ultima), per titolo di vie di fatto e aggressione, in relazione ad un’accesa discussione tra le parti avvenuta in data 1.4.2011 ad __________, presso l’abitazione di PI 1.\nb. Dopo l’assunzione del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 29.11.2011, con decisione 15.12.2011 il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a procedere in capo al suddetto procedimento, ritenuto che “è assodato che tra le parti è nata un’accesa discussione, nel corso della quale vi possono essere state anche delle vie di fatto maggiormente incise del ‘tenere le guance’ o ancora ‘tenere l’avambraccio’ come descritto dagli imputati. Vie di fatto che rientrano in un contesto di presumibili parole non garbate da parte dell’accusatrice privata, (...). Ne consegue che, in applicazione dell’art. 177 cpv. 3 CP, se all’ingiuria si è immediatamente risposto con vie di fatto, il giudice può mandare esente da pena le parti o una di esse. Disposto penale che appare corretto applicare alla fattispecie (...)” (decreto di non luogo a procedere 15.12.2011, p. 2, NLP __________).\nc. Con tempestivo gravame, RE 1 chiede l’apertura del procedimento penale nei confronti dei querelati/denunciati.\nd. Delle osservazioni dei querelati/denunciati e della replica di RE 1 si dirà, laddove necessario, in corso di motivazione.\nin diritto\n1. 1.1.\nGiusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP le parti possono impugnare, entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP), il decreto di non luogo a procedere dinanzi alla giurisdizione di reclamo.\nCon il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).\nIl reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.\nIn particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).\n"}