Il reclamo è respinto. Tassa di giustizia e spese, contenute al minimo per tener conto delle sue precarie condizioni economiche, sono poste a carico del reclamante, soccombente. Per questi motivi, richiamati gli art. 379 ss., 393 ss., 439 cpv. 1 CPP, 73 LOG, 74 ss., 84 CP, la LEPM, il REPM, il Regolamento relativo alla concessione di congedi ai condannati adulti e ai giovani adulti del 25.09.2008, il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, l'art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è respinto. 2.