Una richiesta di congedo può essere respinta, soltanto quando ciò appare proporzionato e tiene debitamente conto dello scopo dell'esecuzione di reinserire il detenuto. Di regola con più si accorcia il resto della pena da espiare, con più si ritiene ridotto il rischio di fuga (sentenza TF 6B_577/2011 del 12.01.2012, consid. 2.2. e 2.3.). 3. RE 1 ha iniziato l'espiazione di pena in data 11.06.2010 ed ha raggiunto il primo terzo della pena lo scorso 15.04.2011.