Il giudice dei provvedimenti coercitivi, nella sua veste di giudice dell'applicazione della pena, deve pertanto analizzare, caso per caso, se: il richiedente il congedo abbia raggiunto la soglia oggettiva minima, se abbia tenuto un buon comportamento e sia degno di fiducia (soglia soggettiva), se non sia dato in concreto un pericolo di recidiva o un pericolo di fuga (prognosi). L'adempimento dei presupposti del comportamento tenuto in carcere e del rischio di fuga e di recidiva si determina sulla base di criteri analoghi a quelli applicabili in caso di liberazione condizionale ex art. 86 CP (sentenza TF 6B_577/2011 del 12.01.2012, consid. 2.1.; 6B_349/2008 del 24.06.2008, consid.