1 di detto Regolamento stabilisce che per ottenere un'autorizzazione di uscita, rispettivamente un congedo o un permesso, la persona detenuta deve: richiedere formalmente un'autorizzazione di uscita, al più presto dopo un soggiorno di almeno due mesi nello stesso stabilimento, a condizione che abbia scontato almeno un terzo della sua pena (lit. a), portare gli elementi probanti per dimostrare che la concessione di un'autorizzazione di uscita è compatibile con i bisogni di protezione della collettività (lit.