Come chiaramente indicato nel Messaggio del 21.09.1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero (pubblicato in FF 1999 p. 1667 ss.) nel timore che l'art. 84 cpv. 6 (nella sua versione dell'avamprogetto) venisse inteso come un diritto alla concessione di congedi senza una restrizione corrispondente, è stato espressamente indicato - come risulta nella norma penale attualmente in vigore - che un congedo è concesso alla condizione che non vi sia il rischio che il detenuto si dia alla fuga o non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati (cfr. Messaggio 21.09.1998, FF 1999 p. 1800).