Il cpv. 3 del medesimo regolamento prevede la possibilità di espiare la pena privativa della libertà, in tutto o in parte, in uno stabilimento aperto (ossia in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne l'organizzazione, il personale e la costruzione) se tale collocazione non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non vi è rischio di fuga. 2.1.3. Le relazioni del detenuto con il mondo esterno sono regolate dall'art. 84 CP, che al cpv.