1.3. Il gravame, inoltrato il 19/21.12.2011, contro la decisione 7.12.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi notificata in data 9.12.2011 è tempestivo. Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate. RE 1 - quale condannato, destinatario della decisione impugnata che lo tocca direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti - è pacificamente legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio. Il reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine. 2.