Su queste basi il giudice ha quindi rifiutato la concessione del primo congedo. Ricordato come la decisione in punto ad una richiesta di trasferimento in sezione aperta debba sgorgare da una valutazione globale individualizzata della situazione del richiedente, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha richiamato integralmente le argomentazioni esposte in relazione alla richiesta di primo congedo ed ha parimenti concluso per il rifiuto della domanda di trasferimento in sezione aperta.