{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-402_2012-02-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110518&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=62&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dad3ee18a4ba1eb82a914b97fe791dfe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.402"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 27.02.2012 60.2011.402"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del GPC che ha respinto la richiesta di primo congedo e di trasferimento in sezione aperta. pericolo di fuga di straniero senza sufficienti agganci al nostro territorio e con difficoltà a sottomettersi alle regole"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:08", "Checksum": "60cced4dd7f721e3dc89b73bcfb033b9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 27.02.2012 60.2011.402\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del GPC che ha respinto la richiesta di primo congedo e di trasferimento in sezione aperta. pericolo di fuga di straniero senza sufficienti agganci al nostro territorio e con difficoltà a sottomettersi alle regole\n\n\nPrivo di una formazione professionale di base, sia la prima volta che è quivi giunto (nel 2005), per ricongiungersi alla madre, sia successivamente dal gennaio 2008, egli ha svolto (per brevi periodi) varie attività lavorative non qualificate perlopiù nel settore edile e in quello alberghiero e della ristorazione, finendo col controllare la disoccupazione.\nEgli vanta poche amicizie essendosi piuttosto concentrato sulla relazione di coppia: dal gennaio 2009 si è legato ad una cittadina __________ (con cui il mese successivo ha iniziato a convivere), da cui, pur avendo con lei una relazione burrascosa costellata da frequenti e violenti litigi, ha avuto un figlio (nato durante il periodo di carcerazione di entrambi i genitori). Rientrata quest'ultima col figlio al proprio Paese, RE 1 vanta quale unico legame famigliare sul nostro territorio quello con la madre, residente in Svizzera dal 2005 e convivente da alcuni anni con un compagno di origine straniera. I due lo hanno regolarmente visitato in carcere. Nondimeno riguardo al rapporto con loro il reclamante ha riconosciuto che \"attualmente andiamo abbastanza d'accordo, ci sono stati da sempre problemi famigliari, ma ora cerchiamo di andare d'accordo il più possibile\" (verbale di udienza 25.11.2011 davanti al GPC, p. 1). In effetti precedentemente al suo arresto egli ha avuto ripetuti litigi con la madre ed il di lei compagno, che in tre occasioni hanno pure necessitato l'intervento della polizia e in un caso hanno dato origine a querele sporte nei suoi confronti per lesioni semplici e vie di fatto (da parte della madre) e per danneggiamento (alla propria vettura da parte del di lei compagno). Querele queste comunque poi ritirate.\nPur non essendo molto lontano il termine quantomeno - se dovessero ricorrere tutti i relativi presupposti - per una liberazione condizionale, colpito da un ordine di allontanamento emanato il 21.03.2011 dalla competente autorità amministrativa, al suo rilascio egli non ha alcuna prospettiva di potersi stabilire lecitamente sul nostro territorio e di inserirsi nel nostro tessuto sociale e lavorativo, ciò che peraltro - come visto più sopra - non è riuscito a fare prima del suo arresto.\nLa sua situazione finanziaria è precaria. Per di più, seppure in solido con la ex-compagna, egli è stato condannato a risarcire alla vittima del tentato omicidio intenzionale una somma superiore ai CHF 14'000.--, di cui egli, riconosciuto il danno fisico e morale subito dalla stessa, si è impegnato a versare mensilmente un importo di CHF 50.--. Per il resto egli riconoscerebbe solo parzialmente la sua responsabilità per i reati di cui alla sua condanna e tenderebbe a spiegare i passaggi all'atto dando facilmente la colpa a fattori esterni (cfr. PES p. 5 e 6).\nIl PES soltanto dopo l'elaborazione dei reati commessi e delle dinamiche relazionali da parte del reclamante nonché alla condizione che egli rispetti il quadro normativo istituzionale, prevede, in una terza fase della progressione dell'esecuzione della pena, lo svolgimento di un primo congedo e, dopo la strutturazione specifica di un programma delle uscite, in una quarta fase, l'eventuale passaggio ad un regime di detenzione in sezione aperta. Ciò che peraltro ha suggerito la Direzione del penitenziario.\nA fronte di tutto quanto sin qui visto il pericolo che RE 1 si dia alla latitanza rispettivamente alla fuga appare essere ancora altamente concreto, per cui le richieste concessioni del primo congedo e del passaggio in sezione aperta risultano a questo stadio essere premature. La decisione qui impugnata merita di conseguenza tutela.\nNel prosieguo del periodo di carcere chiuso il reclamante avrà modo, con il suo comportamento in detenzione, di dimostrare la sua seria volontà di attenersi al quadro normativo istituzionale e di sapersi sottomettere alle regole come pure di preparare progetti concreti per una sua formazione rispettivamente un suo reinserimento professionale e sociale lontano dal nostro territorio. Nel frattempo i contatti con la madre e il di lei compagno possono essere sufficientemente mantenuti con regolari visite in carcere come sin qui avvenuto.\n5. Il reclamo è respinto. Tassa di giustizia e spese, contenute al minimo per tener conto delle sue precarie condizioni economiche, sono poste a carico del reclamante, soccombente.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 379 ss., 393 ss., 439 cpv. 1 CPP, 73 LOG, 74 ss., 84 CP, la LEPM, il REPM, il Regolamento relativo alla concessione di congedi ai condannati adulti e ai giovani adulti del 25.09.2008, il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, l'art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,\npronuncia\n1. Il reclamo è respinto.\n2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1, attualmente c/o Penitenziario La Stampa, Lugano.\n3. Rimedio di diritto:\nContro il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna entro 30 giorni dall'intimazione della presente decisione (art. 78 cpv. 2 lit. b e 100 cpv. 1 LTF).\n4. Intimazione:\n|\n|\nper conoscenza: - |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nPer la Corte dei reclami penali\nIl presidente La cancelliera"}