{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-402_2012-02-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110518&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=62&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dad3ee18a4ba1eb82a914b97fe791dfe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.402"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 27.02.2012 60.2011.402"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del GPC che ha respinto la richiesta di primo congedo e di trasferimento in sezione aperta. pericolo di fuga di straniero senza sufficienti agganci al nostro territorio e con difficoltà a sottomettersi alle regole"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:08", "Checksum": "60cced4dd7f721e3dc89b73bcfb033b9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 27.02.2012 60.2011.402\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del GPC che ha respinto la richiesta di primo congedo e di trasferimento in sezione aperta. pericolo di fuga di straniero senza sufficienti agganci al nostro territorio e con difficoltà a sottomettersi alle regole\n\n\nPertanto in caso di applicazione di detta prassi alla fattispecie, le richieste del qui reclamante - qualora fosse considerato uno straniero senza sufficienti agganci familiari con il nostro territorio - risulterebbero essere premature, venendo a scadere i 7/12 della pena il prossimo 14.07.2012.\nLa questione può tuttavia rimanere indecisa, stante che questa Corte in base alle circostanze che verranno esposte ai considerandi che seguono ritiene esistere, nel caso in esame, un serio e concreto pericolo di fuga, come rilevato dal giudice dei provvedimenti coercitivi, che fa ostacolo alla concessione di quanto richiesto dal qui reclamante.\n4. RE 1 (__________1987), cittadino portoghese, è nato e cresciuto in Portogallo in un difficile contesto familiare. Egli è in prevalenza vissuto con i nonni materni, stante che il padre è sempre stato una figura assente e la madre, che lo ha partorito prima di compiere i 18 anni, ha avuto problemi di tossicodipendenza ed ha trascorso per lavoro periodi all'estero. In patria egli ha conseguito la licenza media. È giunto in Svizzera la prima volta nel 2005, all'età di 18 anni, per raggiungere la madre impiegata quale cameriera ai piani in un albergo in __________. Egli ha poi fatto rientro in Portogallo per assistere il nonno gravemente malato. In quel periodo (2007) egli ha lavorato in fabbrica e nell'edilizia.\nDopo la (drammatica) scomparsa di entrambi i nonni RE 1 nel gennaio 2008 è ritornato in Svizzera per raggiungere la madre a quel momento trasferitasi a __________ e convivente con un uomo.\nIl reclamante dall'1.05.2008 ha lavorato come portiere ai piani in un prestigioso albergo __________ sino al 30.04.2009, allorquando ha rassegnato le dimissioni in quanto asseritamente oggetto di mobbing. Nel seguito ha lavorato per circa tre settimane presso un esercizio pubblico di __________, che ha lasciato perché, a suo dire, \"(...) «non mi trovavo bene» (verbale 28 ottobre 2009 citato, pag. 3) ed anche perché, senza autovettura, era difficile raggiungere da __________ il luogo di lavoro dove comunque gli era stata messa a disposizione una camera\". Nel corso del mese di giugno 2009 egli si è annunciato all'assicurazione contro la disoccupazione (sentenza 11.06.2010 della Corte delle assise criminali, p. 18) e il 15.08.2009 è stato tratto in arresto.\nNel gennaio 2009 ha iniziato una relazione sentimentale con __________, processata insieme a lui per avere entrambi aggredito il di lei ex marito colpendolo con un martello (__________) rispettivamente con un coltello (RE 1). Da questa donna egli ha avuto un figlio, nato durante la detenzione di entrambi i genitori di quest'ultimo. Dopo la sua scarcerazione, __________, di origine __________, ha fatto rientro con il neonato in patria in quanto colpita da un ordine di allontanamento.\nIn base alla perizia psichiatrica esperita su RE 1 in relazione ai gravi fatti per cui egli sta scontando la pena e come riportato nel Piano d'esecuzione della sanzione penale (PES) - allestito nel febbraio/marzo 2011 e approvato dalle competenti autorità e dal condannato nel marzo 2011 - egli pur non soffrendo di patologie mentali, è nondimeno affetto da un disturbo antisociale di personalità (che non ha tuttavia comportato alcuna riduzione della responsabilità penale). In buona sostanza secondo il perito giudiziario il qui reclamante, avendo sviluppato un alto concetto di sé, amerebbe tenere gli altri sotto il proprio dominio, restringendo loro l'autostima attraverso il terrore, l'intimidazione, l'interdizione. Egli avrebbe quale unico scopo della vita il soddisfacimento del piacere immediato e tutto ruoterebbe attorno a lui. Sarebbe un manipolatore, senza etica e le leggi sarebbero per lui un insieme di regole prive di significato non importanti, che possono essere utilizzate a proprio consumo quando ne deriverebbe un vantaggio, negate nella maggior parte dei casi e combattute se di ostacolo. Per lui inoltre non vi sarebbe differenza tra verità e menzogna (cfr. sentenza 11.06.2010 della Corte delle assise criminali, p. 21).\nChe egli sia poco propenso al rispetto delle regole impostegli dall'esterno, lo ha nuovamente dimostrato in carcere. Durante poco più di due anni di detenzione, egli è incorso in quattro sanzioni disciplinari (anche in tempi recenti). Il 7.04.2010 è stato ammonito per avere, in violazione del regolamento carcerario, fatto macerare della frutta nella propria cella onde ricavarne dell'alcool e il 15.09.2010 ha subito due giorni di isolamento in cella di rigore per la medesima inosservanza delle norme comportamentali. Malgrado detta severa sanzione disciplinare, egli è nuovamente stato ammonito due volte: il 13.07.2011 per aver ancora fatto macerare della frutta per ottenerne dell'alcool e il 3.10.2011 per avere danneggiato il rilevatore di fumo nel locale adibito a cucina del penitenziario.\nIn ambito lavorativo in carcere egli ha avuto delle difficoltà iniziali ad adattarsi avendo dovuto cambiare alcune volte di sezione e venendosi a scontrare con alcuni Capiarte e con alcuni detenuti. Nel seguito egli ha tuttavia avuto un'evoluzione positiva e non ha dato segni di insofferenza o reattività.\nLa sua attitudine al lavoro, in base al PES, è stata valutata buona, presentando egli delle potenzialità che però sembrerebbe non voler sviluppare.\nIn Svizzera, ove peraltro egli ha risieduto solo per pochi anni e non ininterrottamente prima del suo arresto, il reclamante non è riuscito ad inserirsi né professionalmente né socialmente."}