{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-402_2012-02-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110518&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=62&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dad3ee18a4ba1eb82a914b97fe791dfe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.402"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 27.02.2012 60.2011.402"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del GPC che ha respinto la richiesta di primo congedo e di trasferimento in sezione aperta. pericolo di fuga di straniero senza sufficienti agganci al nostro territorio e con difficoltà a sottomettersi alle regole"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:08", "Checksum": "60cced4dd7f721e3dc89b73bcfb033b9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 27.02.2012 60.2011.402\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del GPC che ha respinto la richiesta di primo congedo e di trasferimento in sezione aperta. pericolo di fuga di straniero senza sufficienti agganci al nostro territorio e con difficoltà a sottomettersi alle regole\n\n1.3.\nIl gravame, inoltrato il 19/21.12.2011, contro la decisione 7.12.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi notificata in data 9.12.2011 è tempestivo.\nLe esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.\nRE 1 - quale condannato, destinatario della decisione impugnata che lo tocca direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti - è pacificamente legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.\nIl reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.\n2. 2.1.\nCon la revisione della parte generale del Codice penale (CP), entrata in vigore l'1.01.2007, sono state introdotte a livello federale diverse norme che regolano l'esecuzione delle pene detentive e delle misure privative della libertà.\n2.1.1.\nL'art. 75 CP, che pone i principi dell'esecuzione delle pene detentive, stabilisce al cpv. 3 che il regolamento del penitenziario prevede l'allestimento di un piano di esecuzione con il detenuto. Il piano contiene in particolare indicazioni sugli aiuti offerti, sulle possibilità di lavoro, di formazione e perfezionamento, sulla riparazione del danno, sulle relazioni con il mondo esterno e sulla preparazione alla vita in libertà.\nIl detenuto deve partecipare attivamente agli sforzi di risocializzazione e alla preparazione della liberazione (cpv. 4).\nQuesto piano è ripreso agli art. 19 cpv. 2, 34 e 35 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (REPM) ed è pure disciplinato dal nuovo Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, in vigore dall'1.01.2011, agli art. 33 e 43. Il cpv. 1 dell'art. 43 di detto Regolamento, riferendosi alla progressione dell'esecuzione della pena, dispone che i passaggi tra le fasi sono decisi dall'autorità competente, che tiene conto segnatamente della durata della pena, del comportamento in esecuzione di pena, dell'impegno nel lavoro o nella formazione, dei rischi di fuga, della capacità di rispettare le norme di condotta imposte, dei rischi di commissione di reati e di sicurezza.\n2.1.2.\nPer l'art. 76 cpv. 1 CP le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto.\nIl detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è il pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati (art. 76 cpv. 2 CP).\nGiusta l'art. 75a cpv. 2 CP per regime aperto si intende un'espiazione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l'autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale.\nLa pena detentiva una cui parte, ma di regola almeno la metà, è già stata scontata è eseguita in forma di lavoro esterno se non vi è da attendersi che il detenuto si dia alla fuga o commetta nuovi reati (art. 77a cpv. 1 CP). In regime di lavoro esterno il detenuto lavora fuori del penitenziario e trascorre le ore di tempo libero e di riposo nel penitenziario. Il passaggio a questa forma d'esecuzione avviene di regola dopo un adeguato periodo di permanenza in un penitenziario aperto o nel reparto aperto di un penitenziario chiuso (...) [art. 77a cpv. 2 CP].\nL'art. 19 cpv. 1 REPM dispone inoltre che l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso (ossia in uno stabilimento in cui le misure di sicurezza sono elevate) è la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse altre forme di esecuzione in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi.\nIl cpv. 3 del medesimo regolamento prevede la possibilità di espiare la pena privativa della libertà, in tutto o in parte, in uno stabilimento aperto (ossia in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne l'organizzazione, il personale e la costruzione) se tale collocazione non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non vi è rischio di fuga.\n2.1.3.\nLe relazioni del detenuto con il mondo esterno sono regolate dall'art. 84 CP, che al cpv. 6, in particolare, stabilisce che al detenuto vanno concessi adeguati congedi per la cura delle relazioni con il mondo esterno, per la preparazione del ritorno alla vita libera o per ragioni particolari, sempreché il suo comportamento durante l'esecuzione della pena non vi si opponga e purché non vi sia il rischio che si dia alla fuga o non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati.\nCome chiaramente indicato nel Messaggio del 21.09.1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero (pubblicato in FF 1999 p. 1667 ss.) nel timore che l'art. 84 cpv. 6 (nella sua versione dell'avamprogetto) venisse inteso come un diritto alla concessione di congedi senza una restrizione corrispondente, è stato espressamente indicato - come risulta nella norma penale attualmente in vigore - che un congedo è concesso alla condizione che non vi sia il rischio che il detenuto si dia alla fuga o non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati (cfr. Messaggio 21.09.1998, FF 1999 p. 1800)."}