{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-402_2012-02-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110518&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=62&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dad3ee18a4ba1eb82a914b97fe791dfe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.402"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 27.02.2012 60.2011.402"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del GPC che ha respinto la richiesta di primo congedo e di trasferimento in sezione aperta. pericolo di fuga di straniero senza sufficienti agganci al nostro territorio e con difficoltà a sottomettersi alle regole"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:08", "Checksum": "60cced4dd7f721e3dc89b73bcfb033b9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 27.02.2012 60.2011.402\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del GPC che ha respinto la richiesta di primo congedo e di trasferimento in sezione aperta. pericolo di fuga di straniero senza sufficienti agganci al nostro territorio e con difficoltà a sottomettersi alle regole\n\n\nRicordate le norme applicabili al proposito, il giudice dei provvedimenti coercitivi, a fronte delle quattro sanzioni disciplinari pronunciate nei confronti dell'istante (di cui le ultime due in tempi recenti) ha ritenuto il di lui comportamento non essere degno di fiducia come pure indice di un atteggiamento poco rispettoso di leggi e regolamenti. Inoltre in punto al pericolo di fuga il magistrato ha formulato una prognosi non favorevole, vista la pronuncia della decisione di allontanamento dal nostro territorio a fine pena e per il fatto che il termine di metà pena (13.02.2012) al momento di rendere il proprio giudizio (7.12.2011) non sarebbe ancora stato raggiunto. Su queste basi il giudice ha quindi rifiutato la concessione del primo congedo.\nRicordato come la decisione in punto ad una richiesta di trasferimento in sezione aperta debba sgorgare da una valutazione globale individualizzata della situazione del richiedente, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha richiamato integralmente le argomentazioni esposte in relazione alla richiesta di primo congedo ed ha parimenti concluso per il rifiuto della domanda di trasferimento in sezione aperta. Di transenna il magistrato ha rilevato che detta richiesta sarebbe altresì in concreto prematura, essendo applicabile al qui reclamante - siccome straniero privo di un valido permesso per risiedere in Svizzera e senza sufficienti agganci familiari al nostro territorio - la prassi secondo cui un'istanza in tal senso è proponibile soltanto una volta espiati i 7/12 della pena.\nf. Contro tale giudizio insorge con scritto 19/21.12.2011 davanti a questa Corte RE 1, chiedendo la revoca della decisione 7.12.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi e il conseguente accoglimento delle sue istanze di primo congedo e di trasferimento in sezione aperta.\nEgli evidenzia i preavvisi favorevoli formulati dall'Ufficio di assistenza riabilitativa e dalla Direzione del penitenziario per entrambe le sue richieste.\nAsserisce di aver preso coscienza dei propri errori grazie al periodo sin qui trascorso in carcere e rileva che l'essere costretto a \"passare il mio ultimo tempo qui, senza alcuna possibilità di una valida risocializzazione e senza un'ultima possibilità di un riconciliamento con mia madre, rappresenta un'ulteriore punizione, oltre quella già impostami tramite la sentenza della corte penale\" (reclamo 19/21.12.2011, p. 3).\nEsclude l'intenzione da parte sua di darsi alla fuga, essendo consapevole che un atto in tal senso gli precluderebbe la possibilità di ricostruirsi una nuova vita e di rimanere accanto alle persone che ama, oltre al fatto che egli sarebbe costretto a rimanere \"nascosto in qualche buco buio sempre preda al panico di essere scoperto e rimesso in gabbia, solo e disperato\" (reclamo 19/21.12.2011, p. 2).\nContesta che la presenza della madre \"non costituisca un serio aggancio sul territorio\" e che pertanto egli venga considerato una \"persona straniera senza legami con il territorio Svizzero, con una conseguente applicazione di un regime più severo (...)\" (reclamo 19/21.12.2011, p. 2).\nDelle ulteriori argomentazioni si dirà, se del caso, nel seguito.\nin diritto\n1. 1.1.\nIl Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), in vigore dall'1.01.2011, all'art. 439 cpv. 1 CPP lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.\nIl Canton Ticino ha adottato il 20.04.2010 la Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM), entrata in vigore l'1.01.2011, che all'art. 10 cpv. 1 lit. h conferisce al giudice dell'applicazione della pena - funzione questa attribuita in Ticino dall'1.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG - la competenza, fra l'altro, a decidere la concessione del primo congedo come pure il trasferimento del condannato in sezione aperta e la concessione del lavoro e dell'alloggio esterni (art. 77a CP).\nContro tali decisioni, conformemente all'art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM, è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali.\n1.2.\nCon il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).\nIl reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione.\nLa persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).\n"}