{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-402_2012-02-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110518&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=62&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dad3ee18a4ba1eb82a914b97fe791dfe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.402"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 27.02.2012 60.2011.402"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del GPC che ha respinto la richiesta di primo congedo e di trasferimento in sezione aperta. pericolo di fuga di straniero senza sufficienti agganci al nostro territorio e con difficoltà a sottomettersi alle regole"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:08", "Checksum": "60cced4dd7f721e3dc89b73bcfb033b9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 27.02.2012 60.2011.402\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del GPC che ha respinto la richiesta di primo congedo e di trasferimento in sezione aperta. pericolo di fuga di straniero senza sufficienti agganci al nostro territorio e con difficoltà a sottomettersi alle regole\n\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\ncancelliera: |\nElena Tagli Schmid, vicecancelliera |\nsedente per statuire sul reclamo 19/21.12.2011 presentato da\n|\n|\nRE 1, c/o PCT La Stampa, Lugano,\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nla decisione 7.12.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi Claudia Solcà, sedente in materia di applicazione della pena, in relazione alla concessione del primo congedo e del trasferimento in sezione aperta (inc. GPC __________); |\npreso atto che in data 22/23.12.2011, con la trasmissione degli incarti, il giudice dei provvedimenti coercitivi non ha formulato osservazioni dichiarando di riconfermarsi integralmente con quanto esposto nella decisione impugnata;\npreso altresì atto che il procuratore pubblico Chiara Borelli, interpellato da questa Corte, non ha fatto pervenire osservazione alcuna;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. In data 11.06.2010 la Corte delle assise criminali ha condannato RE 1 alla pena detentiva di cinque anni, siccome autore colpevole di tentato omicidio intenzionale (dell'ex marito della sua compagna, __________, coimputata), tentata rapina, lesioni gravi, lesioni semplici, minaccia, messa in circolazione di monete false, infrazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (inc. TPC 72.2010.42).\nIl successivo ricorso presentato dal qui reclamante all'allora Corte di cassazione e di revisione penale, per quanto ricevibile, è stato respinto in data 14.12.2010 (inc. CCRP 17.2010.38).\nSentenza questa passata in giudicato il 2.03.2011.\nb. Considerato che il reclamante è in detenzione dal 15.08.2009, i calcoli per l'esecuzione della pena indicano che 1/3 dell'espiazione della pena è scaduto il 15.04.2011, che la metà della pena è intervenuta il 13.02.2012, che i 7/12 scadranno il 14.07.2012 e i 2/3, per la liberazione condizionale, il 13.12.2012. Il termine della pena è previsto per il 14.08.2014.\nc. Con istanza 26.09.2011 il reclamante ha chiesto di poter beneficiare del primo congedo \"per il prossimo Natale 2011\" o per \"data da definire\", posteriore al 13.02.2012 (metà pena), della durata di 12 ore e da trascorrere in compagnia della madre presso la di lei abitazione a __________.\nContemporaneamente egli ha altresì postulato il trasferimento in sezione aperta \"per il prossimo febbraio 2012 (metà pena)\" onde poter passare più tempo con la madre, a suo dire, ultimo membro della sua famiglia e quindi \"l'unica e ultima persona di referenza famigliare\" prima del suo allontanamento previsto al termine dell'espiazione della pena. Oltre a rendere entrambi \"molto felici\", tale trasferimento gli offrirebbe l'opportunità di reinserirsi nella vita sociale e lavorativa e quindi di \"poter raggiungere un futuro sereno\", avendo infatti in questo modo la \"chance di ricominciare a lavorare regolarmente e ricostruirmi una vita da persona responsabile\" (istanza 26.09.2011).\nd. Il giudice dei provvedimenti coercitivi ha provveduto a raccogliere i preavvisi delle autorità competenti.\nL'ufficio dell'assistenza riabilitativa in data 31.10.2011 ha espresso parere favorevole sia in merito al primo congedo, sia in relazione al postulato trasferimento in sezione aperta (a partire dalla metà pena) giustificato in buona sostanza, a mente dell'operatore sociale, dall'evoluzione comportamentale del reclamante dimostrata in carcere, in quanto quest'ultimo si sarebbe, tra l'altro, sforzato di contrastare gli aspetti più regressivi della propria personalità, avrebbe riconosciuto le proprie responsabilità con riferimento a quanto da lui commesso e avrebbe accettato, seppure a malincuore, la decisione di allontanamento dal territorio svizzero a fine pena emanata il 21.03.2011 dalla competente autorità amministrativa.\nIn data 7.11.2011 il direttore delle Strutture carcerarie cantonali ha pure preavvisato favorevolmente la richiesta di primo congedo, visto il comportamento in esecuzione di pena (malgrado il reclamante sia incorso in quattro sanzioni disciplinari, di cui tre ammonizioni scritte per inosservanza alle norme comportamentali e un isolamento in cella di rigore per aver lasciato macerare della frutta nella propria cella onde ricavarne dell'alcool) e gli agganci sul nostro territorio (presenza della madre che lo ha visitato regolarmente in carcere). Pure ha espresso preavviso favorevole al trasferimento in carcere aperto, tuttavia alla condizione che tale passaggio sia \"preceduto da un adeguato periodo di osservazione a seguito dell'eventuale concessione del regime dei congedi (effettuazione di 2 congedi i.o. dalla Stampa)\" (rapporto 7.11.2011, p. 2).\ne. Esperita in data 25.11.2011 l'audizione del qui reclamante davanti al segretario giudiziario dell'Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi - durante la quale RE 1 ha ribadito le proprie richieste - il magistrato di detto Ufficio il 7.12.2011 ha respinto sia la richiesta di primo congedo, sia l'istanza di trasferimento in sezione aperta."}