che essi potranno, se necessario, fotocopiare gli atti utili ai fini delle loro incombenze; che l’istanza è accolta ai sensi delle suddette considerazioni; che vista la particolarità della fattispecie, non si prelevano tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Intimazione: Per la Corte dei reclami penali Il presidente La cancelliera