gli interventi del legale, in ambito di gratuito patrocinio, devono essere limitati allo stretto necessario per le esigenze processuali e la difesa penale. La valutazione del giudice di merito può dunque essere condivisa. Quo al computo degli onorari relativi al dibattimento e alla sua preparazione il reclamante ha dichiarato che “(…) su questo punto viene sollevata alcuna censura (…)” (memoriale integrativo 21/22.4.2011, p. 6 s.). 3.2.2. Da quanto sopra esposto si ha il presente conteggio: