Tale valutazione effettuata dal giudice di merito può, in questo caso, essere condivisa da questa Corte, visto il numero di colloqui già più in alto riconosciuti e il tempo esposto per i due incontri del 4.2.2011 e 5.2.2011 (di complessivi 220 minuti) ritenuto eccessivo (in regime di assistenza giudiziaria è inevitabile una diversa gestione dei colloqui, da ridurre allo stretto necessario). Per entrambi gli incontri con il cliente vanno tuttavia riconosciuti gli onorari per le trasferte.