La decurtazione sarebbe dunque inammissibile. Per quanto riguarda la trasmissione di atti per conoscenza al patrocinato, si rileva che il dovere di informazione, intrinseco al dovere di fedeltà previsto dal Codice professionale degli avvocati (art. 11 CAvv), non impone tale modo di procedere in ogni e qualsiasi caso, ma solo se l’invio è importante e rilevante per le scelte dell’assistito. Fra tali scelte rientra la facoltà dell’accusato di difendersi personalmente (art. 6 cpv. 3 lit. c CEDU) e il diritto di accedere agli atti. Ciò non significa tuttavia che il patrocinatore debba inviare all’assistito copia di ogni lettera o di ogni altro atto inoltrato all’autorità.