Il reclamante ha tuttavia affermato di aver trasmesso al suo patrocinato unicamente la corrispondenza che “(…) rivestiva una particolare importanza nell’ottica del procedimento (…)”, precisando inoltre che numerose “copie per conoscenza” sono state inviate ad RE 1 con lettera d’accompagnamento in lingua inglese. A suo dire l’avvocato diligente avrebbe il dovere di informare il cliente, pena la violazione dei suoi doveri. La decurtazione sarebbe dunque inammissibile.