“(…) Aldilà che vi è francamente da chiedersi che senso possa avere trasmettere un testo in italiano ad RE 1 che non parla assolutamente la nostra lingua, si tratterebbe al massimo, proprio perché fotocopie, di spese di cancelleria rispettivamente postali e non di certo di onorario dell’avv. PR 1 (…)” (sentenza 9.2.2011, p. 55). Il reclamante ha tuttavia affermato di aver trasmesso al suo patrocinato unicamente la corrispondenza che “(…) rivestiva una particolare importanza nell’ottica del procedimento (…)”, precisando inoltre che numerose “copie per conoscenza” sono state inviate ad RE 1 con lettera d’accompagnamento in lingua inglese.