La Corte delle assise criminali ha decurtato l’onorario dell’avv. PR 1 di 75 minuti in merito alle copie per conoscenza inviate al cliente nel periodo 24.6.2010 / 29.12.2010: “(…) Aldilà che vi è francamente da chiedersi che senso possa avere trasmettere un testo in italiano ad RE 1 che non parla assolutamente la nostra lingua, si tratterebbe al massimo, proprio perché fotocopie, di spese di cancelleria rispettivamente postali e non di certo di onorario dell’avv. PR 1 (…)” (sentenza 9.2.2011, p. 55).