In proposito il patrocinatore d’ufficio ha dichiarato di ritenere “assolutamente arbitraria” tale decurtazione: ”(…) la Corte non ha considerato che il periodo di carcerazione preventiva è durata ben oltre 9 mesi, come pure il fatto che il detenuto non parla la lingua italiana e che pertanto il tutto diventa più macchinoso (…)” (memoriale integrativo 21/22.4.2011, p. 6). Tuttavia questa Corte, ritenuti tutti i contatti personali intercorsi tra patrocinatore e patrocinato e già ampiamente riconosciuti, considera la decurtazione forfettaria effettuata dal Tribunale di merito giustificata.