In tal senso l’accusato poteva far verificare in ogni momento la legalità della sua detenzione: la ragione per invocare un provvedimento sostitutivo poteva infatti emergere da ogni nuovo atto istruttorio. Il qui reclamante ha dunque, a giusta ragione, fatto uso di questo diritto del suo patrocinato. Non spetta alla Corte delle assise criminali, nella tassazione dell’onorario del patrocinatore d’ufficio, valutare la fondatezza e la temerarietà di un’istanza di libertà provvisoria presentata dall’imputato quando il giudice dell’istruzione e dell’arresto non abbia giudicato tale detta istanza.