Non spetta certo ai qui legali spiegare che l’inoltro di un’istanza di libertà provvisoria, oltre che tendere ad ottenere (…) la messa in libertà del proprio patrocinato, può e deve tendere ad ottenere il massimo delle informazioni possibili sulla procedura (accesso agli atti) così da potere permettere la migliore difesa possibile al proprio cliente (…)” (memoriale integrativo 21/22.4.2011, p. 5). Giusta l’art. 107 CPP TI (in vigore fino al 31.12.2010) l’arrestato poteva chiedere in ogni tempo di essere messo in libertà provvisoria. In tal senso l’accusato poteva far verificare in ogni momento la legalità della sua detenzione: