Il reclamante aggiunge inoltre che l’istanza era necessaria “(…) ritenuto che la difesa aveva poche, frammentate e confuse informazioni inerenti il procedimento, ritenuto che la PP non aveva autorizzato l’accesso agli atti alla difesa. Non spetta certo ai qui legali spiegare che l’inoltro di un’istanza di libertà provvisoria, oltre che tendere ad ottenere (…) la messa in libertà del proprio patrocinato, può e deve tendere ad ottenere il massimo delle informazioni possibili sulla procedura (accesso agli atti) così da potere permettere la migliore difesa possibile al proprio cliente (…)” (memoriale integrativo 21/22.4.2011, p. 5).