Da ciò la conseguente decisione di non riconoscere nessun onorario o qualsivoglia altra spesa relativa a predetta istanza (…)” (sentenza 9.2.2011, p. 54). Il reclamante ha tuttavia sostenuto di aver inoltrato l’istanza di libertà provvisoria 22.7.2010 in quanto, a suo dire, non vi sarebbe stato un pericolo di fuga in concreto (in quanto RE 1 sarebbe giunto in Ticino con la moglie ed i figli), che non vi sarebbe stato pericolo di recidiva e neppure di collusione. Il patrocinato non era inoltre reo confesso per l’importante traffico di stupefacenti di cui era accusato.