“(…) per la Corte presentare il 22.7.2010, quindi a poco più di 1 mese dall’arresto, un’istanza di libertà provvisoria (…) per un cittadino straniero, senza permesso di soggiorno in Svizzera né lavoro, arrivato in Ticino pochi giorni prima del suo fermo e se non già reo confesso che perlomeno ha ammesso una sua partecipazione ad un significativo traffico di stupefacenti è assolutamente ingiustificato se non temerario. Da ciò la conseguente decisione di non riconoscere nessun onorario o qualsivoglia altra spesa relativa a predetta istanza (…)” (sentenza 9.2.2011, p. 54).