La Corte delle assise criminali ha inoltre stralciato dalla nota d’onorario dell’avv. PR 1 tutte le prestazioni legate all’istanza di libertà provvisoria: “(…) per la Corte presentare il 22.7.2010, quindi a poco più di 1 mese dall’arresto, un’istanza di libertà provvisoria (…) per un cittadino straniero, senza permesso di soggiorno in Svizzera né lavoro, arrivato in Ticino pochi giorni prima del suo fermo e se non già reo confesso che perlomeno ha ammesso una sua partecipazione ad un significativo traffico di stupefacenti è assolutamente ingiustificato se non temerario.