Ciò in quanto, giusta la Corte delle assise criminali, “(…) per prassi il tempo di trasferta impiegato per gli spostamenti non è coperto come onorario del patrocinatore d’ufficio (…)” (sentenza 9.2.2011, p. 51). La Corte delle assise criminali si è tuttavia limitata ad affermare che “per prassi” le autorità competenti prima dell’entrata in vigore del nuovo CPP (dunque prima dell’1.1.2011) e pertanto il giudice dell’istruzione e dell’arresto e la Camera dei ricorsi penali, non riconoscevano gli onorari per le trasferte. La Corte sopraindicata non fa però riferimento ad una giurisprudenza specifica.