Il Tribunale di merito nella sentenza 9.2.2011 non ha infatti riconosciuto l’onorario dell’avv. PR 1, patrocinatore d’ufficio di RE 1, in merito al tempo di trasferta __________ – la Farera (per i colloqui tra patrocinatore e patrocinato) ed in merito al viaggio a __________ dell’8.11.2010 (per la partecipazione del legale all’udienza presso il giudice istruttore __________). Ciò in quanto, giusta la Corte delle assise criminali, “(…) per prassi il tempo di trasferta impiegato per gli spostamenti non è coperto come onorario del patrocinatore d’ufficio (…)” (sentenza 9.2.2011, p. 51).