interrogatorio/confronto fra i quattro detenuti/accusati (…). Orbene, le decurtazioni effettuate e la motivazione addotta non sono assolutamente conformi al diritto applicabile, né alla prassi vigente in Ticino sia prima che dopo l’entrata in vigore del nuovo CPP (…)” (memoriale integrativo 21/22.4.2011, p. 2). Il Tribunale di merito nella sentenza 9.2.2011 non ha infatti riconosciuto l’onorario dell’avv. PR 1, patrocinatore d’ufficio di RE 1, in merito al tempo di trasferta __________ – la Farera (per i colloqui tra patrocinatore e patrocinato) ed in merito al viaggio a __________ dell’8.11.2010 (per la partecipazione del legale all’udienza presso il giudice istruttore __________).