L’autorità giudicante ha defalcato gli onorari relativi al tempo di trasferta del patrocinatore __________ / __________ / __________, adducendo che gli stessi non sarebbero, per prassi, riconosciuti al patrocinatore d’ufficio. La Corte delle assise criminali ha inoltre ritenuto non necessari, in particolare, alcuni colloqui tra l’avv. PR 1 e il qui reclamante/sua moglie, l’istanza di libertà provvisoria 22.7.2010, alcune telefonate tra il patrocinatore e RE 1 /sua moglie/il Ministero pubblico, gli onorari relativi alle “copie per conoscenza”, l’onorario per l’allestimento dell’eccezione processuale ed alcune prestazioni inerenti alla preparazione del dibattimento. c.