{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-07-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-38_2011-07-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110044&nX40_KEY=4711133&nTrefferzeile=24&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d2c6cd218f392ee96fe91c817b1c2bee"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["60.2011.38"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.07.2011 60.2011.38"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo concernente la quantificazione della retribuzione del difensore d'ufficio. trasferte"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:15:52", "Checksum": "04e534a889619141a9195797308055e0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.07.2011 60.2011.38\nRegesto:\nReclamo concernente la quantificazione della retribuzione del difensore d'ufficio. trasferte\n\n3.2.\n3.2.1.\nIn merito alla nota professionale inerente all’anno 2011 la Corte delle assise criminali ha ritenuto “superflui” due dei quattro incontri tra l’avv. PR 1 e RE 1 “(…) nel senso che, a parte quello post sentenza del 10.2.2011, effettuarne 1 solo per la preparazione di RE 1 al pubblico dibattimento era più che sufficiente (…)” (sentenza 9.2.2011, p. 56).\nTale valutazione effettuata dal giudice di merito può, in questo caso, essere condivisa da questa Corte, visto il numero di colloqui già più in alto riconosciuti e il tempo esposto per i due incontri del 4.2.2011 e 5.2.2011 (di complessivi 220 minuti) ritenuto eccessivo (in regime di assistenza giudiziaria è inevitabile una diversa gestione dei colloqui, da ridurre allo stretto necessario). Per entrambi gli incontri con il cliente vanno tuttavia riconosciuti gli onorari per le trasferte.\nIl giudice di merito ha inoltre ritenuto ingiustificato “(…) il dispendio orario di 40 min per l’allestimento scritto dell’eccezione processuale di cui al considerando 1 della presente decisione (…) in quanto dal contenuto pedissequamente uguale all’AI 141 Inc. MP __________, tanto da far apparire come più che sufficiente ed adeguato, in aula, un semplice intervento verbale previo richiamo a quest’ultimo documento (…)” (sentenza 9.2.2011, p. 55). L’avv. PR 1 ha tuttavia affermato che l’eccezione processuale sollevata (tendente all’estromissione del verbale di interrogatorio raccolto a __________) in forma di memoriale scritto rientrava nei diritti dell’accusato.\nPur considerando la particolarità e la delicatezza del caso, è però necessario tener conto delle esigenze della procedura: gli interventi del legale, in ambito di gratuito patrocinio, devono essere limitati allo stretto necessario per le esigenze processuali e la difesa penale. La valutazione del giudice di merito può dunque essere condivisa.\nQuo al computo degli onorari relativi al dibattimento e alla sua preparazione il reclamante ha dichiarato che “(…) su questo punto viene sollevata alcuna censura (…)” (memoriale integrativo 21/22.4.2011, p. 6 s.).\n3.2.2.\nDa quanto sopra esposto si ha il presente conteggio: 3’140 min (come esposto nella nota d’onorario dell’avv. PR 1) – 1’335 min (pari a quanto stralciato dalla Corte delle assise criminali) + 185 min (pari a quanto riconosciuto in questa sede) = 1’990 min (pari a 33h e 10 min a CHF 180.--/ora) per un onorario di CHF 5’970.--. Le spese risultano ammontare a CHF 500.-- (al tasso del 6% giusta l’art. 6 cpv. 1 Rtar), le spese di trasferta sono state fissate in CHF 352.--, mentre l’IVA (all’8%) è pari a CHF 546.-- per un totale complessivo di CHF 7’368.-- (per l’anno 2011).\n3.3.\nLa nota professionale dell’avv. PR 1, confermata l’ammissione al gratuito patrocinio di RE 1, è quindi approvata per complessivi CHF 26'030.-- (arrotondati) [CHF 20'903.-- (onorari dell’avv. PR 1 e della MLaw __________) + CHF 1'365.-- (spese di trasferta) + CHF 1'247.-- (spese di cancelleria) + CHF 1'815.-- (IVA) + CHF 698.75 (esborsi esenti da IVA].\n4. Il gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al reclamante CHF 200.-- a titolo di ripetibili ridotte.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 135 e 393 ss. CPP, il Rtar, l’art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,\npronuncia\n1.Il reclamo è parzialmente accolto. La decisione impugnata è riformata come segue:\n14. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.\n(…)\n14.2. La nota professionale dell’avv. PR 1 è approvata per fr. 26’030.--, comprensiva di onorario, spese ed IVA.\n2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà all’avv. PR 1, __________, CHF 200.-- (duecento) a titolo di ripetibili ridotte.\n3. Rimedio di diritto:\nContro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.\n4. Intimazione:\nPer la Corte dei reclami penali\nIl presidente La cancelliera"}