{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-07-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-38_2011-07-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110044&nX40_KEY=4921784&nTrefferzeile=28&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d2c6cd218f392ee96fe91c817b1c2bee"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.38"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.07.2011 60.2011.38"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo concernente la quantificazione della retribuzione del difensore d'ufficio. trasferte"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:03:05", "Checksum": "9d0fcba830a0e50727cec5352a477d10", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.07.2011 60.2011.38\nRegesto:\nReclamo concernente la quantificazione della retribuzione del difensore d'ufficio. trasferte\n\n\nNel caso concreto gli interventi del legale non si sono limitati a quanto strettamente necessario per le esigenze processuali e la difesa penale. Il reclamante si è assunto anche oneri di sostegno morale e aiuto sociale, che pur comprensibili da un punto di vista umano, non possono essere remunerati dallo Stato in quanto esulano dall’ambito strettamente legale. Le riduzioni effettuate dalla Corte delle assise criminali non sono quindi da considerarsi insostenibili e devono dunque essere mantenute.\n3.1.6.\nIl Tribunale di merito ha inoltre ritenuto eccessivi i vari contatti telefonici avuti tra il patrocinatore d’ufficio ed il procuratore pubblico nel periodo 23.6.2010 / 13.12.2010 (pari a 130 minuti) e li ha quindi “ridotti di 100 minuti” (sentenza 9.2.2011, p. 55). Tuttavia, vista la complessità della fattispecie in esame ed il lasso di tempo in cui ci sarebbero stati i colloqui in esame (di quasi 6 mesi), non risulta eccessivo il tempo esposto dal patrocinatore d’ufficio per i contatti telefonici con il Ministero pubblico. Vanno quindi riconosciuti i 130 minuti esposti.\n3.1.7.\nLa Corte delle assise criminali ha decurtato l’onorario dell’avv. PR 1 di 75 minuti in merito alle copie per conoscenza inviate al cliente nel periodo 24.6.2010 / 29.12.2010: “(…) Aldilà che vi è francamente da chiedersi che senso possa avere trasmettere un testo in italiano ad RE 1 che non parla assolutamente la nostra lingua, si tratterebbe al massimo, proprio perché fotocopie, di spese di cancelleria rispettivamente postali e non di certo di onorario dell’avv. PR 1 (…)” (sentenza 9.2.2011, p. 55).\nIl reclamante ha tuttavia affermato di aver trasmesso al suo patrocinato unicamente la corrispondenza che “(…) rivestiva una particolare importanza nell’ottica del procedimento (…)”, precisando inoltre che numerose “copie per conoscenza” sono state inviate ad RE 1 con lettera d’accompagnamento in lingua inglese. A suo dire l’avvocato diligente avrebbe il dovere di informare il cliente, pena la violazione dei suoi doveri. La decurtazione sarebbe dunque inammissibile.\nPer quanto riguarda la trasmissione di atti per conoscenza al patrocinato, si rileva che il dovere di informazione, intrinseco al dovere di fedeltà previsto dal Codice professionale degli avvocati (art. 11 CAvv), non impone tale modo di procedere in ogni e qualsiasi caso, ma solo se l’invio è importante e rilevante per le scelte dell’assistito. Fra tali scelte rientra la facoltà dell’accusato di difendersi personalmente (art. 6 cpv. 3 lit. c CEDU) e il diritto di accedere agli atti. Ciò non significa tuttavia che il patrocinatore debba inviare all’assistito copia di ogni lettera o di ogni altro atto inoltrato all’autorità. Se la trasmissione di documenti importanti (istanze e ricorsi) può ritenersi giustificata, ciò non è il caso per le semplici comunicazioni (sentenza 5.4.2011 del Consiglio di moderazione, inc. __________, p. 5). Tuttavia nel caso in esame, considerato quanto affermato dall’avv. PR 1, appare giustificato l’invio al patrocinato di alcuni scritti, vista la necessità della traduzione/spiegazione in lingua inglese; può essere riconosciuto a tale titolo un dispendio globale di 30 minuti. Per gli altri scritti, potevano essere consegnati e discussi nei colloqui ammessi.\n3.1.8.\nDa quanto sopra esposto si ha il presente conteggio: 5'905 min (come esposto nella nota d’onorario dell’avv. PR 1) – 3'290 min (pari a quanto stralciato dalla Corte delle assise criminali) + 2'710 min (pari a quanto riconosciuto in questa sede) = 5'325 min (pari a 88h e 45 min) per un onorario di CHF 14'933.-- [di cui 77h e 10 min dell’avv. PR 1 (a CHF 180.--/ora) e 11h e 35min della MLaw __________ (a CHF 90.--/ora)]. Le spese risultano ammontare a CHF 747.-- (al tasso del 5% giusta l’art. 6 cpv. 1 Rtar), le spese di trasferta sono state fissate in CHF 1'013.-- (come postulato), mentre l’IVA (al 7.6 %) è pari a CHF 1'269.-- per un totale complessivo di CHF 17'962.--. A tale importo vanno sommati gli esborsi esenti da IVA di CHF 698.75, per un totale di CHF 18'660.75 (per l’anno 2010).\n"}