{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-07-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-38_2011-07-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110044&nX40_KEY=4921784&nTrefferzeile=28&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d2c6cd218f392ee96fe91c817b1c2bee"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.38"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.07.2011 60.2011.38"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo concernente la quantificazione della retribuzione del difensore d'ufficio. trasferte"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:03:05", "Checksum": "9d0fcba830a0e50727cec5352a477d10", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.07.2011 60.2011.38\nRegesto:\nReclamo concernente la quantificazione della retribuzione del difensore d'ufficio. trasferte\n\n\nIl reclamante ha tuttavia sostenuto di aver inoltrato l’istanza di libertà provvisoria 22.7.2010 in quanto, a suo dire, non vi sarebbe stato un pericolo di fuga in concreto (in quanto RE 1 sarebbe giunto in Ticino con la moglie ed i figli), che non vi sarebbe stato pericolo di recidiva e neppure di collusione. Il patrocinato non era inoltre reo confesso per l’importante traffico di stupefacenti di cui era accusato. Il reclamante aggiunge inoltre che l’istanza era necessaria “(…) ritenuto che la difesa aveva poche, frammentate e confuse informazioni inerenti il procedimento, ritenuto che la PP non aveva autorizzato l’accesso agli atti alla difesa. Non spetta certo ai qui legali spiegare che l’inoltro di un’istanza di libertà provvisoria, oltre che tendere ad ottenere (…) la messa in libertà del proprio patrocinato, può e deve tendere ad ottenere il massimo delle informazioni possibili sulla procedura (accesso agli atti) così da potere permettere la migliore difesa possibile al proprio cliente (…)” (memoriale integrativo 21/22.4.2011, p. 5).\nGiusta l’art. 107 CPP TI (in vigore fino al 31.12.2010) l’arrestato poteva chiedere in ogni tempo di essere messo in libertà provvisoria. In tal senso l’accusato poteva far verificare in ogni momento la legalità della sua detenzione: la ragione per invocare un provvedimento sostitutivo poteva infatti emergere da ogni nuovo atto istruttorio. Il qui reclamante ha dunque, a giusta ragione, fatto uso di questo diritto del suo patrocinato. Non spetta alla Corte delle assise criminali, nella tassazione dell’onorario del patrocinatore d’ufficio, valutare la fondatezza e la temerarietà di un’istanza di libertà provvisoria presentata dall’imputato quando il giudice dell’istruzione e dell’arresto non abbia giudicato tale detta istanza. Vanno pertanto riconosciuti (almeno in parte) gli onorari e le prestazioni dell’avv. PR 1 inerenti all’istanza di libertà provvisoria 22.7.2011: 545 minuti di onorario [del 22.7.2010/29.7.2010/30.7.2010/2.8.2010 (stralciato in particolare “racc a GIAR per osservazioni a osservazioni PP” del 30.7.2010 in quanto ingiustificato) e CHF 57.-- di spese (trasferta __________ e posteggio __________).\n3.1.4.\nLa Corte delle assise criminali ha inoltre ritenuto eccessive, sia nel numero che nella loro durata (165 minuti), le 15 telefonate intercorse tra l’avv. PR 1 e RE 1: “(…) non ritenendo ammissibile che tutti questi colloqui fossero correlati alla pratica penale e non ad altri aspetti quali un aiuto morale e/o altre questioni amministrative (…) si è proceduto ad una decurtazione forfettaria di 130 min” (sentenza 9.2.2011, p. 54).\nIn proposito il patrocinatore d’ufficio ha dichiarato di ritenere “assolutamente arbitraria” tale decurtazione: ”(…) la Corte non ha considerato che il periodo di carcerazione preventiva è durata ben oltre 9 mesi, come pure il fatto che il detenuto non parla la lingua italiana e che pertanto il tutto diventa più macchinoso (…)” (memoriale integrativo 21/22.4.2011, p. 6).\nTuttavia questa Corte, ritenuti tutti i contatti personali intercorsi tra patrocinatore e patrocinato e già ampiamente riconosciuti, considera la decurtazione forfettaria effettuata dal Tribunale di merito giustificata.\n3.1.5.\nLa Corte delle assise criminali ha inoltre considerato eccessive le indicate 10 telefonate con la moglie di RE 1, e gli indicati 9 colloqui con la stessa, sia nel numero che nella loro durata. L’autorità ha dunque effettuato una decurtazione forfettaria di 80 minuti per quanto concerne le sopraindicate telefonate, rispettivamente di 220 minuti per i colloqui in quanto “(…) sicuramente non portavano solo sulla posizione processuale del marito ma anche sulla di lei pratica degli stranieri (…)” (sentenza 9.2.2011, p. 54).\nIl reclamante, dal canto suo, ha dichiarato che “(...) per quanto riguarda i colloqui telefonici intercorsi con la moglie, la quale per parecchio tempo ha vissuto in Spagna nell’attesa del processo di suo marito, va precisato che una riduzione dell’80% esposto, appare arbitraria. Non è infatti possibile non mantenere un contatto con i famigliari stretti, per il tramite del difensore, a maggior ragione se essi risiedono all’estero (…)” (memoriale integrativo 21/22.4.2011, p. 6 s.). In merito ai suoi colloqui (di persona) con la moglie del patrocinato, l’avv. PR 1 si è limitato ad affermare che la decurtazione perpetrata dalla Corte delle assise criminali (dai 260 minuti esposti a 40 minuti) risultava, a suo dire eccessiva.\nSi evidenzia tuttavia che, pur considerando la particolarità del caso e la sua gravità, è però indispensabile tener conto delle esigenze della procedura più di quelle del cliente e dei suoi famigliari. In regime di difesa d’ufficio è inevitabile una diversa gestione dei contatti e colloqui con il patrocinato e la sua famiglia. Al patrocinatore incombeva l’obbligo di informare i famigliari che il cliente era stato arrestato. Non spettava però a lui di tenerli informati su ogni passo procedurale seguente e di occuparsi delle loro relazioni personali e di altre questioni concernenti esclusivamente la moglie di RE 1 (problematiche legate al suo permesso di soggiorno). Giovi ricordare che ai fini della moderazione non è decisivo il tempo effettivamente impiegato dal singolo avvocato nel caso concreto, ma il tempo che occorre ad un avvocato diligente per la trattazione di una pratica analoga, valutato oggettivamente, con riferimento alla complessità in fatto ed in diritto della causa, tenendo conto di ciò che ragionevolmente ci si può attendere da un patrocinatore competente e al beneficio di una normale esperienza."}