{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-07-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-38_2011-07-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110044&nX40_KEY=4921784&nTrefferzeile=28&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d2c6cd218f392ee96fe91c817b1c2bee"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.38"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.07.2011 60.2011.38"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo concernente la quantificazione della retribuzione del difensore d'ufficio. trasferte"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:03:05", "Checksum": "9d0fcba830a0e50727cec5352a477d10", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.07.2011 60.2011.38\nRegesto:\nReclamo concernente la quantificazione della retribuzione del difensore d'ufficio. trasferte\n\n2.5.\nViste le tariffe sopraindicate l’autorità cantonale deve, nella determinazione della retribuzione dell’avvocato d’ufficio, tener conto della natura, dell’importanza, e delle difficoltà particolari, in fatto ed in diritto, della vertenza, valutando il tempo dedicato dall’avvocato allo studio dell’incarto, quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza e il risultato ottenuto. La prestazione dell’avvocato deve stare in rapporto ragionevole con la prestazione fornita e con la responsabilità assunta dal libero professionista (sentenza TF 6B_810/2010 del 25.5.2011).\n3.3.1.\n3.1.1.\nIl reclamante si duole innanzitutto del fatto che non gli sarebbero stati riconosciuti gli onorari per le trasferte da lui effettuate per l’adempimento del suo mandato: “(…) la Corte ha ritenuto, in applicazione di una evocata, in modo apodittico, prassi (…) secondo cui il tempo di trasferta impiegato per gli spostamenti non è coperto come onorario del patrocinatore d’ufficio, di defalcare dalla parcella legale del difensore l’onorario indicato relativo al tempo impiegato per recarsi da __________ (luogo dove ha sede lo studio legale) a __________ (MP) per degli interrogatori, a __________ (carcere) per degli interrogatori e per dei colloqui con il detenuto e a __________ (MP) per un interrogatorio/confronto fra i quattro detenuti/accusati (…). Orbene, le decurtazioni effettuate e la motivazione addotta non sono assolutamente conformi al diritto applicabile, né alla prassi vigente in Ticino sia prima che dopo l’entrata in vigore del nuovo CPP (…)” (memoriale integrativo 21/22.4.2011, p. 2).\nIl Tribunale di merito nella sentenza 9.2.2011 non ha infatti riconosciuto l’onorario dell’avv. PR 1, patrocinatore d’ufficio di RE 1, in merito al tempo di trasferta __________ – la Farera (per i colloqui tra patrocinatore e patrocinato) ed in merito al viaggio a __________ dell’8.11.2010 (per la partecipazione del legale all’udienza presso il giudice istruttore __________). Ciò in quanto, giusta la Corte delle assise criminali, “(…) per prassi il tempo di trasferta impiegato per gli spostamenti non è coperto come onorario del patrocinatore d’ufficio (…)” (sentenza 9.2.2011, p. 51).\nLa Corte delle assise criminali si è tuttavia limitata ad affermare che “per prassi” le autorità competenti prima dell’entrata in vigore del nuovo CPP (dunque prima dell’1.1.2011) e pertanto il giudice dell’istruzione e dell’arresto e la Camera dei ricorsi penali, non riconoscevano gli onorari per le trasferte. La Corte sopraindicata non fa però riferimento ad una giurisprudenza specifica.\nQuesta Corte, statuendo in qualità di Camera dei ricorsi penali, in materia di istanze di indennità per accusati prosciolti (art. 317 ss. CPP TI), ha sempre riconosciuto gli onorari riferiti a tali trasferte (cfr. sentenza CRP 27.12.2010, inc. __________). Dalle informazioni assunte, questo vale anche per il giudice dell’istruzione e dell’arresto. Non si vede pertanto per quale motivo questa prassi dovrebbe essere ora modificata.\nAll’avv. PR 1 vanno dunque riconosciuti 1'225 minuti per le trasferte inerenti ai colloqui e agli interrogatori stralciati dal Tribunale di merito. Inoltre per la trasferta e l’udienza davanti al giudice istruttore __________ dell’8.11.2010 vanno riconosciuti 690 minuti comprendenti tutte le prestazioni effettuate quel giorno dall’avv. PR 1 (trasferta __________ – __________ – __________, trasferta __________ – __________ – __________, trasferta aeroporto – centro – aeroporto, udienza).\n3.1.2.\nIl tribunale di merito ha inoltre stralciato gli onorari del patrocinatore d’ufficio in merito a 5 colloqui (dei 12 esposti) intercorsi nel 2010 con RE 1 presso la Farera, ritenendoli “non giustificati” (sentenza 9.2.2011, p. 53).\nTuttavia, tenuto conto di una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato di difesa, della complessità dell’inchiesta e del periodo di carcerazione (RE 1 è stato incarcerato il 17.6.2010 ed il processo si è tenuto dal 7.2.2011 al 9.2.2011), i 12 colloqui esposti (per l’anno 2010) dal patrocinatore d’ufficio non sembrano eccessivi o sproporzionati alla fattispecie e vanno quindi riconosciuti.\nPertanto oltre agli onorari riferiti ai 5 colloqui intercorsi tra l’avv. PR 1 ed il suo patrocinato (pari a 300 minuti), vanno anche riconosciute le spese di trasferta a questi riferite pari a CHF 264.-- (CHF 66.-- per 4 interrogatori).\n3.1.3.\nLa Corte delle assise criminali ha inoltre stralciato dalla nota d’onorario dell’avv. PR 1 tutte le prestazioni legate all’istanza di libertà provvisoria: “(…) per la Corte presentare il 22.7.2010, quindi a poco più di 1 mese dall’arresto, un’istanza di libertà provvisoria (…) per un cittadino straniero, senza permesso di soggiorno in Svizzera né lavoro, arrivato in Ticino pochi giorni prima del suo fermo e se non già reo confesso che perlomeno ha ammesso una sua partecipazione ad un significativo traffico di stupefacenti è assolutamente ingiustificato se non temerario. Da ciò la conseguente decisione di non riconoscere nessun onorario o qualsivoglia altra spesa relativa a predetta istanza (…)” (sentenza 9.2.2011, p. 54)."}