Anche a voler seguire la tesi di RE 1, non ci sono elementi per sostenere che il querelato/denunciato avrebbe causato gli asseriti danni in modo volontario, ritenuto che lo stesso ha contribuito ad aiutare la reclamante nel trasloco/sgombero del suo mobilio e quindi, semmai, i danni sarebbero stati causati congiuntamente in maniera del tutto involontaria, ciò che non adempie l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 144 CPS (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 2. ed., art. 144 CP n. 23).