RE 1 nemmeno specifica elementi indizianti oggettivi e concreti, tali da configurare sufficienti indizi di reato a carico del querelato/denunciato. La circostanza che secondo l’art. 391 CPP questa Corte esamini liberamente il fatto e il diritto non dispensa la reclamante dal suo obbligo di precisamente indicare i fatti che ritiene di rilevanza penale e, cumulativamente, di procedere alla loro sussunzione ai presupposti dei reati ipotizzati. Questa Corte – in quanto autorità di reclamo giusta l’art. 393 CPP – deve limitarsi a verificare se la sussunzione dei fatti al diritto effettuata dalla reclamante è corretta; non può al contrario sostituirsi a quest’ultima in tale compito.