RE 1 si limita infatti a contestare la decisione dell’allora magistrato inquirente, senza aggiungere nulla di rilevante per corroborare le sue accuse. In effetti, espone una sua parziale interpretazione dei fatti, circostanza che nondimeno non fonda sufficienti indizi di reato. La reclamante non solo non si confronta (compiutamente) con i presupposti oggettivi e soggettivi dei reati esaminati dal magistrato inquirente, ma neppure li indica nel suo gravame. RE 1 nemmeno specifica elementi indizianti oggettivi e concreti, tali da configurare sufficienti indizi di reato a carico del querelato/denunciato.