{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-11-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-369_2011-11-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110229&nX40_KEY=4711129&nTrefferzeile=99&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9a96af49af2807aafbbd122043933efa"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["60.2011.369"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 28.11.2011 60.2011.369"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ispezione degli atti. già vittima quale istante"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 20:37:42", "Checksum": "065d61ae8f410f5b772ffb0b7882d071", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 28.11.2011 60.2011.369\nRegesto:\nIstanza di ispezione degli atti. già vittima quale istante\n\nsedente per statuire sull’istanza 2/21.11.2011 presentata da\npremesso che la richiesta datata 2.11.2011 è giunta alla cancelleria della Polizia cantonale il 16.11.2011, che l’ha inviata al Ministero pubblico il medesimo giorno, che – per il tramite del procuratore pubblico Zaccaria Akbas (il quale ha personalmente ricevuto l’istanza il 18.11.2011) – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 21.11.2011, osservando di non avere obiezioni all’invio di quanto richiesto;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\nche a seguito di quanto accaduto il 9.10.2009 (violenza domestica) è stato aperto d’ufficio un procedimento penale nei confronti di PI 2 per titolo di lesioni semplici, vie di fatto reiterate e minaccia (inc. NLP __________);\nche il 10.10.2009 IS 1, la moglie del denunciato, ha acconsentito alla sospensione del procedimento in applicazione dell’art. 55a cifra 1 lit. b CP (AI 1 – inc. NLP __________);\nche il 28.05.2010 l’allora sostituto procuratore pubblico ha emanato un decreto di non luogo a procedere (non motivato), essendo trascorso il termine di sei mesi di cui all’art. 55a cpv. 2 CP senza che IS 1 abbia revocato la sospensione provvisoria del procedimento penale richiesta il 10.10.2009 (NLP __________);\nche non è stata postulata la motivazione scritta del suddetto decreto ex art. 185 cpv. 1 CPP TI;\nche con la presente istanza – giunta alla polizia e trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – IS 1 chiede di ottenere la trasmissione del suo verbale d’interrogatorio e delle fotografie inerenti al surriferito incarto penale, essendo in fase di separazione con il marito (doc. 1.a);\nche come esposto in entrata il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;\nche questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, essendo stata l’istante parte al procedimento penale di cui all’incarto NLP __________ in qualità di vittima;\nche l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: \"Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione\";\nche nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale vittima) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;\nche come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);\nche inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);\nche lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;\nche nella fattispecie in esame è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante ad ottenere copia del suo verbale d’interrogatorio e delle fotografie inerenti all’incarto NLP __________, poiché l’ha interessata personalmente in veste di parte;\nche a ciò aggiungasi che la stessa ha bisogno di questa documentazione nell’ambito della procedura di separazione con il marito;\nche di conseguenza, il rapporto d’inchiesta di polizia 27.10.2009 (in cui sono contenuti il verbale e le fotografie richiesti) (AI 1 – inc. NLP __________), viene trasmesso, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione;\nche l’istanza è accolta ai sensi delle suddette considerazioni;\nche non si prelevano tassa di giustizia e spese, essendo stata l’istante parte al procedimento penale di cui all’incarto NLP __________ nel frattempo archiviato.\nPer questi motivi,\nvisto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.\n2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.\n3. Intimazione:\nPer la Corte dei reclami penali\nIl presidente La cancelliera"}