a cifra 1 CPP non è equiparabile ad una decisione (ai sensi dell’art. 80 CPP) o ad un atto procedurale, in quanto alla persona interessata viene prospettata la necessità di scegliere un difensore da parte sua o da parte del magistrato inquirente, che ritiene a prima vista dati i presupposti per una difesa obbligatoria. Non trattandosi di un atto tale, da solo, da definire in maniera vincolante un diritto o un dovere dell’interessato, il reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP contro un’ingiunzione non è di principio ammissibile;