a cifra 2 CPP, contiene un’ingiunzione, così come - invero - espressamente descritto alla cifra 1 del medesimo disposto di legge; che l’ingiunzione (ted. Aufforderung, fr. invitation) giusta l’art. 132 cpv. 1 lit. a cifra 1 CPP non è equiparabile ad una decisione (ai sensi dell’art. 80 CPP) o ad un atto procedurale, in quanto alla persona interessata viene prospettata la necessità di scegliere un difensore da parte sua o da parte del magistrato inquirente, che ritiene a prima vista dati i presupposti per una difesa obbligatoria.